IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; 
  Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo  dei  pericoli  di   incidenti   rilevanti   connessi   con
determinate sostanze pericolose; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche; 
  Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137; 
  Vista la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 16 aprile 1999; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri di grazia  e  giustizia  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica,     della     sanita',     dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  per  gli  affari
regionali; 
 
                                  emana 
                     il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                             (Finalita') 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate  a  prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze  pericolose  e  a
limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  recanti  obblighi   o
adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o  degli
organi regionali si intendono riferite per le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  alla  provincia  autonoma   territorialmente
competente;  quelle  che  rinviano  a  organi  tecnici  regionali   o
interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle
strutture provinciali competenti secondo il rispettivo ordinamento. 
 
              AVVERTENZA:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
              Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  dei principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          1995-1997)".
              -  La direttiva 96/82/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 10
          del 14 gennaio 1997.
              -   Il   D.P.R.   17  maggio  1988,  n.  175,  concerne
          l'attuazione  della  direttiva  CEE  n. 82/501, relativa ai
          rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con determinate
          attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987,
          n. 183.
              -  La  legge  19  maggio  1997,  n.  137,  concerne  la
          sanatoria  dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17
          maggio  1988,  n.  175,  relativo  ai  rischi  di incidenti
          rilevanti connessi con determinate attivita' industriali.